Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito dei princìpi e delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ha la finalità di assicurare ai soggetti affetti da disabilità intellettiva e relazionale, dalla citata legge definita «minorazione psichica», e alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e di partecipazione alla vita sociale.
      2. La presente legge riconosce il diritto soggettivo alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, normalmente integrate fra loro, adeguate alla natura della disabilità di cui al comma 1, e pone in essere gli strumenti necessari per attuarlo.